retrodatazione degli effetti ai fini fiscali è ammessa solo nell’ipotesi di scissione totale
ris. 01.08.2002, n. 255/E, Ag.E.
Realizzata una scissione parziale, con il
trasferimento di un ramo d’azienda dalla scissa ad una società beneficiaria
preesistente, con gli effetti contabili decorrenti dall’inizio del 2001,
nonostante l’atto sia stato iscritto nel registro delle imprese il 31.12.2001.
Contrariamente
a quanto previsto dal codice civile, il legislatore fiscale non consente la
retrodatazione degli effetti nell’ipotesi di scissione parziale.
L’art.
123-bis, c. 11, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, dispone che "ai fini delle
imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti della scissione è regolata
secondo le disposizioni del c. 1 dell'art. 2504-decies del
codice civile, ma la retrodatazione degli effetti, ai sensi dell'art. 2501-bis,
numeri 5) e 6), dello stesso codice, opera limitatamente ai casi di scissione
totale (…)".
Gli
effetti della scissione parziale decorrono, ai fini fiscali, solo dal momento
dell’iscrizione dell’atto nel registro delle imprese:
ne consegue che, per il periodo d’imposta 2001, la società scissa e la società
beneficiaria avranno diritto ciascuna a determinare autonomamente i benefici in
argomento sui nuovi investimenti da ognuna realizzati.
Per
quanto riguarda la media degli investimenti netti del quinquennio precedente,
rilevante ai fini del calcolo dell’agevolazione per il periodo d’imposta
precedente alla scissione, ciascuna delle società effettuerà
il calcolo in modo autonomo, sempre con riferimento agli investimenti e disinvestimenti da ognuna realizzati.
Successivamente alla scissione la beneficiaria, alla quale siano
trasferiti i beni agevolati, subentra nell’obbligo di conservare i medesimi
beni per tutto il periodo di operatività del regime di revoca
dell’agevolazione, ai sensi dell’art. 4, c. 6, L.
383/2001, per non incorrere nei relativi effetti…