retrodatazione degli effetti ai fini fiscali è ammessa solo nell’ipotesi di scissione totale


 

ris. 01.08.2002, n. 255/E, Ag.E.

 

Realizzata una scissione parziale, con il trasferimento di un ramo d’azienda dalla scissa ad una società beneficiaria preesistente, con gli effetti contabili decorrenti dall’inizio del 2001, nonostante l’atto sia stato iscritto nel registro delle imprese il 31.12.2001.

 

Contrariamente a quanto previsto dal codice civile, il legislatore fiscale non consente la retrodatazione degli effetti nell’ipotesi di scissione parziale.

 

L’art. 123-bis, c. 11, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, dispone che "ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti della scissione è regolata secondo le disposizioni del c. 1 dell'art. 2504-decies del codice civile, ma la retrodatazione degli effetti, ai sensi dell'art. 2501-bis, numeri 5) e 6), dello stesso codice, opera limitatamente ai casi di scissione totale (…)".

 

Gli effetti della scissione parziale decorrono, ai fini fiscali, solo dal momento dell’iscrizione dell’atto nel registro delle imprese: ne consegue che, per il periodo d’imposta 2001, la società scissa e la società beneficiaria avranno diritto ciascuna a determinare autonomamente i benefici in argomento sui nuovi investimenti da ognuna realizzati.

 

Per quanto riguarda la media degli investimenti netti del quinquennio precedente, rilevante ai fini del calcolo dell’agevolazione per il periodo d’imposta precedente alla scissione, ciascuna delle società effettuerà il calcolo in modo autonomo, sempre con riferimento agli investimenti e disinvestimenti da ognuna realizzati.

 

Successivamente alla scissione la beneficiaria, alla quale siano trasferiti i beni agevolati, subentra nell’obbligo di conservare i medesimi beni per tutto il periodo di operatività del regime di revoca dell’agevolazione, ai sensi dell’art. 4, c. 6, L. 383/2001, per non incorrere nei relativi effetti…